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GLI IMPIANTI CENTRALIZZATI
Legge
20 marzo 2001 n. 66
“Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001 n. 5, recante
disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi”
- Durante gli ultimi
anni abbiamo assistito ad un graduale spostamento dell’attenzione
da ciò che concerne le antenne singole alle tematiche relative agli
impianti centralizzati.
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Si tratta
di una evoluzione molto importante in quanto con la creazione di impianti
centralizzati viene raggiunto un gran numero di utenti senza, però,
favorire la proliferazione indiscriminata di antenne paraboliche.
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Gli installatori
si trovano ogni giorno ad affrontare le problematiche inerenti l’installazione
di antenne negli immobili condominiali, pertanto, è opportuno che
siano in grado di proporre soluzioni diversificate dal punto di vista
tecnico ma anche percorribili giuridicamente.
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E’ per questo
che una continua campagna di informazione viene compiuta quotidianamente
dalla EUROSATELLITE srl anche in collaborazione con lo Studio Legale
Angiolini.
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La battaglia
compiuta in questi anni ha avuto importanti vittorie. la prima, lo
ricordiamo, è stata quella che ha visto l’abolizione definitiva del
“leggendario” nulla osta che veniva richiesto dall’allora Ministero
delle Poste e Telecomunicazioni a coloro che si dotavano di impianto
satellitare. La seconda battaglia è stata vinta il mese scorso con
l’approvazione definitiva, da parte del Parlamento, di una norma che
prevede le maggioranze necessarie per l’installazione di impianti
satellitari centralizzati nell’ambito dei condomini.
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La legge di conversione del decreto legge n. 5/2001, recante
disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il
risanamento di impianti radiotelevisivi, contiene, all’art. 2 bis
comma 13, la seguente disposizione: “Al fine di favorire lo sviluppo e
la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite,
le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie
ai sensi dell’art. 1120 primo comma del codice civile. Per l’approvazione
delle relative deliberazioni si applica l’art. 1136 terzo comma dello
stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono
titolo per il riconoscimento dei benefici fiscali.”
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Per capire la portata di tale norma
occorre prima ricordarci la normativa applicabile agli impianti satellitari
centralizzati prima della sua entrata in vigore e fare un breve riassunto
dei più importanti passaggi legislativi di questi ultimi anni.
- L’art. 232 comma
2 del cosiddetto codice postale (D.P.R. 156/1973) statuisce che il
proprietario o il condomino non possono opporsi all’appoggio di antenne,
sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro
impianto nell’immobile di sua proprietà quando si tratti di impianto
di telecomunicazioni occorrente per soddisfare le richieste di utenza
degli inquilini o dei condomini. Inoltre la giurisprudenza ha chiarito
in più occasioni che l’installazione di antenne televisive rappresenta
una facoltà riconducibile al diritto alla libera informazione sancito
dall’art. 21 della Costituzione. Per questo, solo in casi particolari,
possono essere poste limitazioni all’esercizio di tale diritto. A
tutto ciò deve essere aggiunto che il legislatore italiano, vista
la proliferazione di antenne paraboliche, ha introdotto norme volte
a favorire, con incentivi fiscali, l’installazione di impianti centralizzati.
- Riguardo al diritto
alla installazione di antenne paraboliche occorre chiarire che, indipendentemente
dal raggiungimento delle maggioranze che la legge richiede per la
installazione di impianti centralizzati, in ogni caso i condomini,
singoli o riuniti in gruppi, possono installare antenne paraboliche
a meno che non ci siano particolari ragioni in contrario. La Corte
di Cassazione ha precisato in più occasioni che qualora sia installata
una antenna centralizzata per volontà della maggioranza dei condomini,
l’assemblea non può vietare al singolo condomino l’installazione di
un’antenna autonoma a meno che, così facendo, non venga arrecato un
qualche pregiudizio alle parti comuni dell’edificio oppure venga pregiudicata
la possibilità di utilizzazione delle parti comuni da parte degli
altri condomini. Così come non può essere vietata la installazione
di antenne autonome, al pari non può essere imposto a coloro che già
possiedono un’antenna di eliminarla. In tal caso l’amministratore
stesso potrà proporre, consultando l’installatore, una soluzione volta
a sfruttare l’impianto autonomo già esistente al fine di trasformarlo
in centralizzato.
- I condomini dissenzienti,
cioè coloro che in primo momento decidono di non partecipare all’iniziativa,
così come coloro che li succedano nella proprietà dell’immobile, potranno
successivamente partecipare all’innovazione contribuendo alle spese
di esecuzione e di manutenzione. In questo caso il condominio deciderà
la quota di partecipazione alle spese di installazione inizialmente
sostenute dagli altri e da quel momento in poi anche quel condomino
parteciperà alle spese di manutenzione e di gestione dell’impianto.
- Premessa la possibilità
di installare antenne paraboliche sia autonome che appartenenti a
gruppi di condomini, rimangono da analizzare le maggioranze richieste
dalla legge affinché si deliberi un impianto satellitare centralizzato
pagato da tutti i condomini.
- Questa la situazione antecedente
all’entrata in vigore della L. 66/2001.
- A) Nel caso in cui un impianto televisivo
centralizzato, seppur non parabolico, esistesse già, trasformarlo
in impianto satellitare significava modificare un impianto tecnologico
già esistente. Pertanto la deliberazione doveva essere approvata con
le maggioranze previste dall’art. 1136 comma 1, 2 e 4 c.c. In prima
convocazione era necessaria la presenza di tanti condomini che rappresentassero
i due terzi del valore dell’edificio ed i due terzi dei partecipanti
al condominio e la delibera veniva approvata con un numero di voti
che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà
del valore dell’edificio (oltre 500 millesimi). In seconda convocazione
non era necessaria la presenza di un numero minimo di condomini ma
la delibera doveva, comunque, essere approvata con il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti e di oltre 500 millesimi.
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- B) Nel caso in cui
nell’edificio esistessero solo antenne singole la questione assumeva
un diverso aspetto. L’installazione di un’antenna centralizzata rientrava
nel concetto di miglioria di cui all’art. 1120 c.c., pertanto, i condomini
potevano deliberarne l’installazione con le maggioranze previste dagli
artt.li 1120 e 1136 c.c.. In prima convocazione l’assemblea era regolarmente
costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentassero
i due terzi del valore dell’edificio e i due terzi dei partecipanti
al condominio e la delibera doveva essere approvata con un numero
di voti che rappresentasse la maggioranza dei partecipanti al condominio
e i due terzi del valore dell’edificio (oltre 666,6 millesimi). In
seconda convocazione non era richiesta la presenza di un numero minimo
di condomini ma la delibera doveva, comunque, essere approvata con
i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti al condominio
e dei due terzi del valore dell’edificio (oltre 666,6 millesimi).
- La situazione attuale,
alla luce della disposizione contenuta nella legge 66/2001, è la seguente.
- Sia in prima che
in seconda convocazione ed indipendentemente dal fatto che nell’edificio
esista già o meno un impianto televisivo centralizzato, la delibera
concernente la creazione del nuovo impianto satellitare sarà approvata
con un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al
condominio ed almeno un terzo del valore dell’edificio. Ossia, per
fare un esempio, in un condominio di dieci appartamenti, per l’installazione
di un impianto centralizzato sarà sufficiente una delibera approvata
da quattro condomini, purché questi quatto rappresentino 334 millesimi
di proprietà.
- Una volta approvata
tale innovazione le spese dovranno essere ripartite tra tutti i condomini
compresi i dissenzienti.
- Si ritiene che le
spese sostenute debbano essere ripartite in parti uguali tra i condomini
indipendentemente dal valore delle quote di proprietà, ciò in quanto
è prassi ormai consolidata che le spese relative ad antenne televisive
vengano suddivise secondo tale criterio cosiddetto per teste; in ogni
caso, in sede di delibera, i condomini possono decidere per la ripartizione
delle spese secondo i millesimi di proprietà. Tale interpretazione
è confermata dalla prassi ma merita sottolineare che l’art. 1123 c.c.
prevede che le spese necessarie per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al
valore della proprietà di ciascuno. Si tratta, pertanto, di una prassi
che, seppur consolidata e condivisibile, è difforme da quanto stabilisce
la legge.
- La realizzazione
di impianto centralizzato satellitare rappresenta atto di straordinaria
amministrazione, pertanto, la relativa spesa ricade sui proprietari
degli appartamenti e non sui conduttori o usufruttuari salvo che intervenga
un diverso accordo delle parti.
- Tabella riassuntiva
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I condomini hanno
sempre il diritto di installare antenne paraboliche sia sulle parti
di loro proprietà che sulle parti comuni dell’edificio. Quindi, indipendentemente
dal raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge, gruppi
di condomini possono decidere di far realizzare un impianto centralizzato
che serva solo i loro appartamenti, salvo particolari ragioni in contrario.
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L’installazione di antenna parabolica
centralizzata, rappresenta una innovazione necessaria e la relativa
delibera, ai sensi della legge 66/2001 è soggetta alla maggioranza
di cui all’art. 1136 comma 3 c.c.. Sia in prima che in seconda convocazione
la delibera deve essere approvata da almeno un terzo dei partecipanti
del condominio che rappresentino almeno un terzo (333 millesimi) del
valore dell’edificio.
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- Le spese ricadono sui proprietari
degli appartamenti, e sono divise in parti uguali tra i condomini,
il tutto salvo diverso accordo.
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